PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Diritto di associazione dei militari).

      1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali.
      2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad organizzazioni di carattere sindacale formate, dirette e rappresentate da appartenenti, rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L'adesione è libera, volontaria e individuale.
      3. Le organizzazioni sindacali o professionali formate ai sensi del presente articolo possono coordinarsi tra loro nonché aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

Art. 2.
(Facoltà e limiti dell'azione sindacale).

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare il servizio.
      2. L'attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e

 

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senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.
      3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme della legge 6 marzo 1992, n. 216, e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Diritti dei dirigenti sindacali).

      1. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze, concorda con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le collocazioni in aspettativa spettanti a ogni singola organizzazione sindacale di categoria, a livello nazionale a livello territoriale.
      2. I componenti degli organi statutari dei sindacati di cui all'articolo 1 che non si trovano in aspettativa in base al comma 1 del presente articolo sono autorizzati, su richiesta dei dirigenti della rispettiva organizzazione e salve inderogabili esigenze di servizio, ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'espletamento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.
      3. Ai militari collocati in aspettativa ai sensi del comma 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del pubblico impiego in analoga posizione.

Art. 4.
(Consigli nazionali dei rappresentanti).

      1. Sono istituiti:

          a) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per i militari appartenenti all'Aeronautica,

 

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all'Esercito, alla Marina e al Corpo delle capitanerie di porto;

          b) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri;

          c) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

      2. I Consigli nazionali dei rappresentanti militari di cui al comma 1, di seguito denominati «Consigli», deliberano congiuntamente per le materie di interesse generale e separatamente per le materie di specifica rilevanza per ciascun Consiglio.
      3. I regolamenti interni di ciascun Consiglio definiscono le modalità di riunione e di deliberazione per sezioni di Forza armata o per categoria.

Art. 5.
(Compiti dei Consigli).

      1. I Consigli esprimono pareri e raccomandazioni relativamente ai riflessi sullo stato e sul benessere dei militari in relazione alle disposizioni e alle norme riguardanti il servizio, i trasferimenti, la formazione professionale dei militari e che sono escluse, in quanto inerenti il servizio e la disciplina, dalla competenza delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1.
      2. I Consigli hanno inoltre competenza relativamente alla tutela e al benessere del personale impegnato in servizio collettivo al di fuori del territorio nazionale.
      3. Ciascun Consiglio presenta annualmente al Ministro della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sulla condizione militare. Il Ministro trasmette la relazione, con le eventuali osservazioni, al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

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Art. 6.
(Elezione dei rappresentanti e funzionamento dei Consigli).

      1. I componenti dei Consigli sono eletti con voto diretto e segreto dagli appartenenti a ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare in ragione di un rappresentante ogni 1.500 aventi diritto al voto, o frazione di 1.500.
      2. La composizione di ciascun Consiglio è stabilita in modo da garantire che nessuna categoria detenga la maggioranza dei voti. Il presidente, il segretario e l'ufficio di presidenza sono eletti tra i componenti di ciascun Consiglio. La presidenza delle riunioni congiunte è assunta, a rotazione, dal presidente di ciascun Consiglio.
      3. L'elezione dei rappresentanti del Consiglio avviene su liste nazionali presentate da almeno duecento aventi diritto al voto, separatamente per le categorie degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei militari di truppa in servizio volontario.
      4. I rappresentanti eletti nei Consigli restano in carica per tre anni e per non più di due mandati successivi.
      5. Sono istituiti in Roma l'ente denominato «Consiglio nazionale dei rappresentanti delle Forze armate», alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, e l'ente denominato «Consiglio nazionale dei rappresentanti del Corpo della guardia di finanza», alle dirette dipendenze del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
      6. I rappresentanti eletti nei Consigli sono trasferiti per la durata del mandato agli enti di cui al comma 5. Gli enti hanno autonomia amministrativa e contabile e sono posti al comando del rappresentante eletto più anziano.
      7. L'elezione nei Consigli costituisce titolo ai fini della progressione in carriera.

 

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Art. 7.
(Deleghe al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di adeguarli ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in particolare:

          a) nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge;

          b) modificazioni agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione alle disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile;

          c) la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì che le modalità ed i contenuti sono definiti da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio.

      3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la definizione delle modalità di elezione e l'organizzazione dei Consigli, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni, che esprimono

 

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il relativo parere entro due mesi dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 8.
(Norme abrogate).

      1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.